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Sez. 2, Sentenza n. 4781 del 24/09/1997 Cc. (dep. 23/12/1997) Rv. 209593 - 01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Opposizione alla richiesta di archiviazione - Dovere del g.i.p. di valutare preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209593-01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Poiché, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 445 del 12 ottobre 1990 e n. 94 del 9 marzo 1992, la questione dell'ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero si pone negli stessi termini sia nel procedimento pretorile che in quello ordinario, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, avanti al quale l'opposizione sia stata proposta, ha l'obbligo di esaminare preliminarmente l'ammissibilità dell'atto con riferimento all'indicazione dell'investigazione suppletiva, del suo oggetto e dei relativi elementi di prova, la sua pertinenza rispetto alla notizia di reato e la sua rilevanza in ordine all'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, provvedendo quindi con decreto, nell'ipotesi in cui valuti l'opposizione inammissibile e la notizia di reato infondata, ovvero con ordinanza nell'ipotesi in cui, pur ritenendo ammissibile l'opposizione, accolga la richiesta del pubblico ministero. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato - ritenendolo ricorribile per la violazione del contradditorio cartolare - il decreto di archiviazione con il quale il g.i.p. presso la pretura aveva accolto la richiesta del pubblico ministero senza tuttavia vagliare, pur dando atto di averne esaminato il contenuto, l'ammissibilità dell'atto di opposizione proposto dalla persona offesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 156 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)