Sez. L, Sentenza n. 11161 del 17/08/2001 (Rv. 549016 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - RAPPORTI CON I TERZI - OBBLIGAZIONI SOCIALI - UNICO AZIONISTA | Responsabilità sussidiaria - Subentro nei rapporti sociali - Esclusione - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - RAPPORTI CON I TERZI - OBBLIGAZIONI SOCIALI - UNICO AZIONISTA
L'art. 2362 cod. civ. prevede, in caso di insolvenza della società, la responsabilità dell'unico azionista, il quale risponde in via sussidiaria senza subentrare nei rapporti e nei diritti della società, la cui personalità resta distinta ed autonoma (nella specie, convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 2362 cod. civ. una persona giuridica, divenuta unica azionista di una società di capitali, per il pagamento del compenso di un'attività di consulenza svoltasi in più annate sociali in forza di un accordo con la società medesima, il giudice di merito aveva respinto la domanda ritenendo che dall'esistenza di tale patto non si potesse dedurre l'esistenza del patto con un diverso soggetto qual era l'azionista unico; in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)