Sez. 2, Sentenza n. 9498 del 11/11/1994 (Rv. 488547 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI | Disciplina ex art. 1482 cod. civ., - Tutela dell'interesse all'adempimento del compratore - Esperimento dell'azione di risoluzione da parte del medesimo - Ammissibilità - Condizioni.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI
La norma contenuta nell'art. 1482 cod. civ. - applicabile analogicamente anche al contratto preliminare di vendita - con il facultare il compratore a sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramenti o da sequestri, non dichiarati dal venditore, nonché a chiedere al giudice di fissare a quest'ultimo un termine per liberarla, non esaurisce i rimedi a disposizione del compratore, ma gli concede soltanto un'alternativa ad ulteriore rafforzamento della sua posizione contrattuale ed a tutela del suo interesse all'adempimento, senza precludergli, quindi, la possibilità di esperire l'azione di risoluzione ove ne ricorrano gli estremi, ivi compreso quello della non scarsa importanza dell'inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)