Sez. L, Sentenza n. 4939 del 28/10/1978 (Rv. 394664 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO ECCEZIONALMENTE, MA IN ESECUZIONE DI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE O DAI CONTRATTI - RETRIBUZIONE - INCLUSIONE - ASSOGGETTABILITA AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO ECCEZIONALMENTE, MA IN ESECUZIONE DI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE O DAI CONTRATTI - RETRIBUZIONE - INCLUSIONE - ASSOGGETTABILITA AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI.*
Le somme versate dal datore di lavoro ai dipendenti una tantum con carattere di eccezionalita e non di continuita o di periodicita, trovano la loro causa giuridica nella controprestazione dei dipendenti, quando siano corrisposte in esecuzione di obblighi posti dalla legge o dai contratti, e, quindi, non a titolo di mera gratificazione od elargizione dettata da spirito di liberalita o benevolenza. Nella prima di dette ipotesi, pertanto, tali somme configurano elementi della retribuzione ai sensi dell'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (tu sugli assegni familiari) e, conseguentemente, vanno soggette alla contribuzione previdenziale obbligatoria, ancorche corrisposte prima dell'entrata in vigore della legge 20 aprile 1969 n 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici), la quale con l'art 12 ha espressamente escluso dalla retribuzione imponibile le gratificazioni una tantum a titolo di liberalita solo se non collegate nemmeno indirettamente, al rendimento dei lavoratori ed all'andamento dell'azienda. (Conf 3215/75, mass n 377330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)