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Sez. 3, Sentenza n. 22296 del 09/03/2017 Ud. (dep. 09/05/2017) Rv. 269992 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Giudizio di appello - Sentenza - Attribuzione al fatto contestato di una diversa qualificazione giuridica relativamente alla posizione soggettiva rilevante per la colpa - Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269992-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Qualora il fatto venga dal giudice di appello diversamente qualificato, attraverso la modifica della posizione soggettiva rilevante per la colpa, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio - prevista dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU - resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, qualora la nuova qualificazione dell'addebito, sotto il profilo della posizione soggettiva, abbia inciso in concreto sulle strategie difensive, l'imputato deve essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa. (Fattispecie di omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che - a seguito dell'annullamento con rinvio anche di una precedente condanna sul presupposto, rivelatosi insussistente, della formale attribuzione al ricorrente della qualifica di coordinatore della sicurezza - aveva nuovamente ritenuto la responsabilità dell'imputato per l'assunzione di fatto di una posizione di garanzia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)