Sez. 2, Sentenza n. 5301 del 07/12/1977 (Rv. 388962 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE - PREFISSIONE DI UN TERMINE FINALE - RINUNCIA IMPLICITA ALLA FACOLTA DI RECESSO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE - PREFISSIONE DI UN TERMINE FINALE - RINUNCIA IMPLICITA ALLA FACOLTA DI RECESSO - ESCLUSIONE.*
La semplice apposizione di un termine finale nel contratto di prestazione d'opera professionale non implica rinuncia alla facolta legale di recesso, a meno che tale rinuncia non sia stata inequivocamente espressa dalle parti. Ne tale principio subisce eccezioni quando il contratto sia strutturato in modo che i singoli incarichi di opera professionale non sono predeterminati altro che nel genere e saranno affidati al professionista a discrezione del cliente, poiche in tal caso il termine finale vale soltanto a meglio definire l'oggetto del contratto, e cioe il contenuto delle reciproche obbligazioni, ed ha la funzione che in contratti analoghi viene assolta dalla indicazione della specifica opera intellettuale da prestare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)