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Sez. 3, Sentenza n. 4468 del 02/03/2005 (Rv. 579756 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Custode dei beni pignorati - Titolare dell'ufficio - Poteri - Persona fisica non abilitata a rappresentare l'ufficio in giudizio - Successiva costituzione del soggetto dotato della effettiva rappresentanza - Ratifica dell'operato del "falsus procurator" - Ammissibilità - Sanatoria "ex tunc" - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579756-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

Il custode dei beni pignorati è investito della titolarità di un ufficio al quale la legge attribuisce la funzione di conservare e amministrare i beni, fine per il quale può esercitare le situazioni soggettive di cui sono titolari i debitori in relazione al bene pignorato, assumendo la qualità di parte. Ne consegue che, potendo la parte nel cui nome è stata svolta un'attività processuale su iniziativa di un soggetto che non ha il potere di stare in giudizio o non munito delle necessarie autorizzazioni, appropriarsi di tale attività fino a quando non ne sia stata dichiarata l'inefficacia, il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza dell'ufficio di custode giudiziario dei beni pignorati può essere sanato, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti dal falso rappresentante, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ufficio stesso, sussistendo peraltro il dovere del giudice - che sia stato in grado di rilevare il vizio o davanti al quale il vizio sia stato rilevato - di provocare la sanatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)