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Sez. 3, Sentenza n. 19164 del 29/09/2005 (Rv. 584224 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Persona fisica non abilitata a rappresentare l'ente in giudizio - Successiva costituzione - Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale - Configurabilità
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584224-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

Qualora la persona giuridica sia stata presente nel processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla (nella specie, funzionari privi di poteri rappresentativi anche sostanziali), il difetto di legittimazione processuale è sanato, con effetto retroattivo, mediante la valida costituzione in appello della persona giuridica stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)