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Sez. 6, Sentenza n. 36567 del 27/06/2024 Ud. (dep. 01/10/2024) Rv. 287026-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Figli minori - Omesso versamento dell'assegno liquidato in sede civile - Mancanza dei mezzi di sussistenza - Art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. - Assorbimento - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287026-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen., che rimane assorbito, l'omesso versamento in favore di figli minori dell'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, al nucleo di condotta che accomuna le fattispecie, costituito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale quale proiezione del dovere di cura, solo nel primo reato si aggiunge l'elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza.

Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)