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Sez. 6, Sentenza n. 2832 del 30/09/1998 Cc. (dep. 20/11/1998) Rv. 213037 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Sospensione della consegna - Misura coercitiva applicata - Revoca - Necessità - Ragione.
Stato
decisa il 1998-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213037-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro di grazia e giustizia, per sua insindacabile scelta politica, sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)