Sez. 6, Sentenza n. 46478 del 26/10/2004 Cc. (dep. 30/11/2004) Rv. 231376 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - IN GENERE | Sospensione della consegna allo Stato richiedente per motivi di giustizia interna - Ulteriore esecuzione della misura cautelare - Ammissibilità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, nei casi in cui la consegna allo Stato richiedente sia sospesa a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura cautelare applicata all'estradando non può trovare ulteriore esecuzione, posto che il regime dei termini massimi di durata fissato all'art. 303 cod. proc. pen. è incompatibile con la disciplina della materia, e che d'altra parte la decisione del Ministro non può comportare un prolungamento a tempo indeterminato del trattamento cautelare. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso di un estradando contro il provvedimento che aveva negato la revoca della misura cautelare non detentiva applicata nei suoi confronti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)