diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7561 del 31/03/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213635 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione senza autorizzazione - Revoca dell'autorizzazione - Comunicazione ai sensi art 9legge 15.12.1990 n. 386 - Natura: dichiarazione recettizia ai sensi art 1334 cod. civ. - Prova - Presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. - Possibilità di prova contraria - Generica dichiarazione di non averne avuto notizia - Insufficienza.
Stato
decisa il 1999-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213635-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

In tema di assegno bancario, la raccomandata con la quale la banca comunica l'avvenuta revoca dell'autorizzazione alla emissione dei titoli è atto rientrante nelle dichiarazioni ricettizie di cui all'art 1334 cod. civ., che si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, salvo che costui provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. (Fattispecie in cui la raccomandata risultava ricevuta da persona convivente con l'imputato, il quale, nel ricorso, si è genericamente lamentato di non averne avuto notizia. La Corte ha, pertanto, dichiarato inammissibile il gravame).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)