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Sez. 2, Sentenza n. 39576 del 01/10/2024 Ud. (dep. 28/10/2024) Rv. 287082-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia - Successiva rinuncia al mandato difensivo non comunicato - Dichiarazione di assenza intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Effettiva conoscenza del processo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287082-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

La nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, cui sia seguita la rinuncia al mandato non comunicata dal professionista antecedentemente all'inizio del processo, non costituisce indice della sua effettiva conoscenza da parte dell'imputato, nel caso in cui ne sia stata dichiarata l'assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla riscrittura operata dall'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la mancata partecipazione del predetto è ascrivibile, non alla sua negligenza informativa, ma al comportamento del difensore.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)