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Sez. 6, Sentenza n. 22610 del 26/05/2026 Cc. (dep. 18/06/2026) Rv. 290180-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Dichiarazione di assenza - Presupposti - Mera "negligenza informativa" - Volontaria sottrazione alla conoscenza del processo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290180-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione del giudicato, la dichiarazione di assenza postula l'effettiva conoscenza del processo, non desumere potendosi automaticamente dalla mera "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva desunto l'effettiva conoscenza del processo dalla nomina, in fase di indagini, di un difensore domiciliatario, senza considerare il lungo tempo intercorso tra tale nomina e la "vocatio in ius", la successiva rinuncia al mandato con designazione di un difensore d'ufficio, l'assenza di rapporti tra il difensore fiduciario e l'imputato e il rientro di quest'ultimo in Albania).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)