Sez. 6, Sentenza n. 44089 del 23/10/2024 Cc. (dep. 03/12/2024) Rv. 287298-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Dichiarazione di assenza - Presupposti - Mera "negligenza informativa" - Sufficienza al fine di ritenere la volontaria sottrazione alla conoscenza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della Corte di appello, l'istante era stato giudicato in assenza dopo avere eletto domicilio, durante le indagini, presso lo studio del difensore di fiducia, il quale non aveva partecipato al processo ed era stato deferito al Consiglio dell'Ordine per abbandono della difesa).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)