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Sez. 1, Sentenza n. 4734 del 12/07/1983 (Rv. 429622 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DISCIPLINA EX ART. 274, PRIMO COMMA, COD. CIV., NEL TESTO INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - NATURA SOMMARIA DELLA PRELIMINARE DELIBERAZIONE DEL "FUMUS BONI IURIS" - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429622-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DISCIPLINA EX ART. 274, PRIMO COMMA, COD. CIV., NEL TESTO INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - NATURA SOMMARIA DELLA PRELIMINARE DELIBERAZIONE DEL "FUMUS BONI IURIS" - PERSISTENZA.*

La sostituzione, nel primo comma dell'art. 274 cod. civ., a seguito della riforma del diritto di famiglia, della espressione "specifiche circostanze" alla precedente parola "indizi", ai fini della ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità, non ha modificato sostanzialmente la natura sommaria della cognizione preliminare prevista dalla norma stessa, in quanto la valutazione circa l'esistenza di dette specifiche circostanze, sufficienti a rendere ammissibili l'Azione de qua, deve mantenersi sul piano della probabilità e non su quella della certezza, senza che sia necessaria l'acquisizione processuale di elementi forniti di decisivo o comunque di elevato grado di efficacia probatoria. Infatti, l'indagine preliminare è diretta soltanto ad accertare un fumus boni iuris in rapporto con le indicazioni del ricorrente sui mezzi di prova, dei quali intende avvalersi e con le desumibili presunzioni idonee a fare apparire l'Azione non priva di fondamento. (Conf 5950/81, mass n 416726; (Conf 1058/81, mass n 411604; (Conf 4399/80, mass n 408273).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)