Sez. 1, Sentenza n. 5950 del 10/11/1981 (Rv. 416726 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali, a norma dell'art. 274 cod. civ., la legge postula una indispensabile correlazione fra le concrete circostanze enunciate dall'attore e gli eventi da provare, senza che sia però necessaria l'acquisizione di elementi forniti di decisivo o comunque elevato grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente che l'inchiesta sommaria, all'uopo prevista, sia tale da convincere il giudice dell'esistenza di un fumus boni iuris attraverso presunzioni idonee a fare apparire l'Azione stessa verosimilmente non priva di fondamento. (Conf 1058/81, mass n 411604; (Conf 4399/80, mass n 408273; (Conf 1942/79, mass n 398344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)