Sez. 1, Sentenza n. 1058 del 23/02/1981 (Rv. 411604 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI FORNITI DI DECISIVO O ELEVATO GRADO DI EFFICACIA PROBATORIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI FORNITI DI DECISIVO O ELEVATO GRADO DI EFFICACIA PROBATORIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale a norma dell'art 274 cod civ, seppure la legge esige una indispensabile correlazione fra le concrete circostanze enunciate dall'attore e gli eventi assunti, in funzione dell'attendibilita della sostenuta responsabilita del concepimento della prole naturale, non e pero necessaria la acquisizione di elementi forniti di decisivo o, comunque, elevato grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente che l'inchiesta sommaria all'uopo prevista sia tale da convincere il giudice sulla esistenza di un fumus boni iuris attraverso presunzioni idonee a far apparire l'Azione stessa verosimilmente non priva di fondamento. (V 1111/79, mass n 397319; (V 3752/78, mass n 393279; (V 3027/78, mass n 392466).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)