Sez. 1, Sentenza n. 4399 del 10/07/1980 (Rv. 408273 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DISCIPLINA EX ART 274, PRIMO COMMA, COD CIV NEL TESTO INTRODOTTO DALLA LEGGE N 151 DEL 1975 - NATURA SOMMARIA DELLA PRELIMINARE DELIBAZIONE DEL FUMUS BONI IURIS - PERSISTENZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DISCIPLINA EX ART 274, PRIMO COMMA, COD CIV NEL TESTO INTRODOTTO DALLA LEGGE N 151 DEL 1975 - NATURA SOMMARIA DELLA PRELIMINARE DELIBAZIONE DEL FUMUS BONI IURIS - PERSISTENZA.*
In tema di ammissione dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale, l'art 274 primo comma cod civ, nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, pur perseguendo l'esigenza della specificita degli elementi di valutazione e della necessita di circostanze concrete, non di meri indizi, che facciano apparire giustificata l'Azione stessa, non ha modificato la natura sommaria della preliminare delibazione prevista dalla norma medesima. Tale valutazione, quindi, deve mantenersi sul piano della probabilita, al limitato scopo di dare ingresso al vero e proprio giudizio sulla fondatezza della domanda, e, pertanto, non richiede l'acquisizione di elementi forniti di elevato o decisivo grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente che le indicazioni del ricorrente, sui mezzi di prova dei quali intenda avvalersi nel successivo procedimento di piena cognizione, siano tali da convincere della esistenza di un fumus boni iuris, attraverso presunzioni idonee a far apparire l'Azione verosimilmente non priva di fondamento. (V 1942/79, mass n 398344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)