Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 15/02/2000 (Rv. 533876 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO | Servizio di cassette di sicurezza - Patto limitativo della responsabilità della banca - ipotesi di esclusione della validità di tale patto - Dolo o colpa grave - Rapina perpetrata all'interno dell'Istituto con la partecipazione di un dipendente dello stesso - Imputabilità alla banca ex art. 1228 cod. civ. - Condizioni - Relazione di occasionalità necessaria tra il fatto del dipendente e le mansioni affidategli - Prova - Necessità - Onere della relativa prova - Spettanza - Superamento dei limiti delle mansioni - Rilevanza - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO
Ai sensi dell'art. 1229 cod. civ. in tema di nullità di clausole esonerative, o limitative, della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, sussiste la responsabilità della banca per il maggior danno rispetto al limite convenzionalmente previsto con riguardo al servizio delle cassette di sicurezza, nella ipotesi in cui sia stata perpetrata, all'interno del caveau della stessa, una rapina alla quale abbia partecipato un suo dipendente, trovando applicazione, in tale ipotesi, l'art. 1228 cod. civ., a condizione che, con riferimento a siffatta partecipazione, sia fornita la dimostrazione - il cui onere incombe al danneggiato - di una relazione di occasionalità necessaria tra il fatto del dipendente e le mansioni a lui affidate, nel senso che queste abbiano reso possibile o, comunque, agevolato il comportamento produttivo del danno, restando, invece, irrilevante che tale comportamento abbia esorbitato dai limiti di dette mansioni. (Nella specie, alla stregua dell'indicato principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la sussistenza della colpa grave della banca, in considerazione della mancanza di prova in ordine al collegamento tra le informazioni fornite ai rapinatori dal dipendente della banca correo e la consumazione della rapina).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)