Sez. 1, Sentenza n. 2864 del 17/03/1998 (Rv. 513725 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenze pronunciate secondo diritto e sentenze pronunciate secondo equità - Regime differenziato di impugnazione - Sentenze rese su questioni pregiudiziali attinenti al processo - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Appello - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, vanno distinte le statuizioni rese secondo equità (ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991), senz'altro ricorribili per cassazione, da quelle pronunciate secondo diritto, che sono, invece, appellabili (ex art. 360, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 59 della legge n. 353 del 1990). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso le decisioni emesse dal giudice di pace su questioni pregiudiziali attinenti al processo (senza entrare, cioè, nel merito della controversia e, conseguentemente, senza porsi ancora il problema di decidere o meno la lite secondo equità), attenendo l'equità al solo piano delle regole sostanziali del giudizio utilizzabili in funzione della decisione di merito, e non anche a questioni di ordine processuale nelle quali anche il giudice di pace (come già il conciliatore) è vincolato all'osservanza ed alla applicazione di norme di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)