Sez. L, Sentenza n. 4825 del 06/09/1982 (Rv. 422819 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - COMPUTO - CRITERI - QUOTA DI EMOLUMENTI AGGIUNTIVI CON CARATTERE RETRIBUTIVO - INCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - COMPUTO - CRITERI - QUOTA DI EMOLUMENTI AGGIUNTIVI CON CARATTERE RETRIBUTIVO - INCLUSIONE.*
I dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporti in concessione, posti in quiescenza con diritto a pensione, hanno diritto all'indennità di buonuscita (prevista dalla disciplina collettiva), commisurata allo "stipendio o paga ultimi raggiunti", intendendosi per tali, secondo il criterio di omnicomprensività della retribuzione desumibile dal combinato disposto degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., non solo lo stipendio o la paga mensile base, ma anche la quota di emolumenti aggiuntivi con carattere retributivo, quali le mensilità supplementari. (Conf 4490/79, mass n 400987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)