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Sez. L, Sentenza n. 4825 del 06/09/1982 (Rv. 422819 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - COMPUTO - CRITERI - QUOTA DI EMOLUMENTI AGGIUNTIVI CON CARATTERE RETRIBUTIVO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422819-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - COMPUTO - CRITERI - QUOTA DI EMOLUMENTI AGGIUNTIVI CON CARATTERE RETRIBUTIVO - INCLUSIONE.*

I dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporti in concessione, posti in quiescenza con diritto a pensione, hanno diritto all'indennità di buonuscita (prevista dalla disciplina collettiva), commisurata allo "stipendio o paga ultimi raggiunti", intendendosi per tali, secondo il criterio di omnicomprensività della retribuzione desumibile dal combinato disposto degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., non solo lo stipendio o la paga mensile base, ma anche la quota di emolumenti aggiuntivi con carattere retributivo, quali le mensilità supplementari. (Conf 4490/79, mass n 400987).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)