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Sez. 6, Sentenza n. 4754 del 05/12/1994 Cc. (dep. 15/02/1995) Rv. 200883 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Motivi nuovi - Nozione di motivo nuovo.
Stato
decisa il 1994-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200883-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere

I motivi "nuovi" che, a norma dell'art. 311, quarto comma, cod. proc. pen. possono essere enunciati prima dell'inizio della discussione non debbono necessariamente consistere in una ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, così come previsto dall'art. 529 del codice abrogato. Il superamento della precedente disciplina risulta dalla stessa terminologia adottata dall'art. 2, n. 88, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prescrive, appunto, la previsione della "possibilità di motivi nuovi dell'impugnazione dentro termini prestabiliti"; una direttiva la cui valenza innovatrice non sembra risiedere soltanto nell'utilizzabilità dello strumento contemplato dal già ricordato art. 529 del codice abrogato oltre i limiti del ricorso per cassazione, ma anche - e soprattutto - nella sostituzione dell'attributo (motivo "nuovo" anziché motivo "aggiunto").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)