Sez. 3, Sentenza n. 9057 del 06/06/2003 (Rv. 563967 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Criterio - Qualificazione giuridica del fatto controverso operata dal giudice di merito - Fattispecie in tema di opposizione agli atti esecutivi.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, ovvero facendo riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice del provvedimento, indipendentemente dalla esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte; con riferimento alla sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva, essa è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se essa è stata qualificata dal giudice quale opposizione agli atti esecutivi. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha dichiarato d'ufficio inammissibile l'appello proposto avverso una opposizione agli atti esecutivi, cassando senza rinvio la sentenza d'appello che aveva pronunciato nel merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)