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Sez. L, Sentenza n. 5498 del 16/12/1977 (Rv. 389148 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - NORME PER L'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389148-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - NORME PER L'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni dettate dall'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300, in tema di procedimento per l'adozione delle sanzioni disciplinari, non sono applicabili ai licenziamenti per motivi disciplinari, i quali restano assoggettati alla normativa di cui alla legge 15 luglio 1966 n 604, salvo che non siano state previste dalla contrattazione collettiva o dalla regolamentazione aziendale procedure conformi od analoghe a quelle dell'art 7 della citata legge n 300 del 1970, con riferimento anche ai licenziamenti disciplinari. (Conf 2989/76, mass n 381761; (Conf 1632/76, mass n 380401).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)