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Sez. 2, Sentenza n. 281 del 13/01/1999 (Rv. 522245 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Diritti ed onorari di procuratore - Liquidazione oltre il massimo tariffario - Legittimità - Condizioni - Espressa motivazione in fatto da parte del giudice - Necessità - Mera enunciazione del criterio legale della "eccezionalità delle prestazione" - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522245-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di diritti ed onorari di procuratore, la norma di cui all'art. 58, comma quarto del R.D.L. 1578/33 (convertito in legge 36/34), che ne consente la liquidazione "oltre i limiti massimi fissati dalle tariffe professionali" va interpretata nel senso che, in tal caso, il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, la sua decisione, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mero riferimento alla "eccezionale importanza della controversia", in relazione "alla sua specialità".

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)