Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 22 marzo 1972, causa 78/71
Epigrafe
Nella causa 78-71
Mario Costacurta, dipendente delle Comunità europee, rappresentato dall'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, del Foro di Lussemburgo, assistito dall'avv. Nicolas Decker, del foro di Lussemburgo,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Giorgio Pinckerle, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico, sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento del bando di concorso interno COM 152/70 e della nomina di alcuni candidati,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. M. Donner e R. Monaco (relatore), giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della presente controversia possono riassumersi come segue:
paragrafo 2
1. Il sig. Costacurta veniva assunto dalla Commissione nel 1966 e destinato all'Ufficio pubblicazioni. La sua nomina in ruolo nel grado C/3 è del 1o ottobre 1968.
Nel 1966 e nel 1967 egli presentava la sua candidatura ad un posto di assistente correttore di lingua italiana (gradi B/3 — B/2) presso l'Ufficio pubblicazioni. La sua candidatura al primo concorso, per titoli, non veniva accolta, mentre in un secondo concorso interno, per esami, egli veniva incluso nell'elenco degli idonei.
Il 6 aprile 1970, egli presentava la candidatura ad un posto di correttore di lingua italiana, sempre presso l'Ufficio pubblicazioni, posto dichiarato vacante con l'avviso COM 152/70 pubblicato nel «Corriere del personale» n. 106, del 19 marzo 1970. Questa richiesta veniva considerata come candidatura al concorso interno COM 152/70, organizzato il 17 luglio 1970 per l'assunzione di cinque correttori di lingua italiana.
Il 2 febbraio 1971 l'autorità investita del potere di nomina informava il candidato che era stato escluso dall'elenco degli idonei elaborato in esito a quest'ultimo concorso. L'elenco degli idonei comprendeva cinque candidati, tutti nominati, dei quali quattro erano ex correttori indipendenti, nominati dipendenti temporanei di grado B/3 il 1o giugno 1970 (le signore G. Pasquini e T. Colombo ed i signori G. Mendosa e G. Laviola) ed un dipendente C/3 (il signor E. Benedusi). Il 26 marzo 1971 il ricorrente presentava, a norma dell'art. 90 dello statuto, un reclamo (registrato il 23 aprile 1971) avente ad oggetto la sua inclusione nell'elenco degli idonei ed il risultato del concorso. Non avendo ricevuto risposta entro i due mesi prescritti, ha presentato il presente ricorso il 18 agosto 1971.
2. Sentita la relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Le parti hanno presentato le loro difese orali all'udienza del 18 gennaio 1972.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 gennaio 1972.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 2
dichiarare il presente ricorso ricevibile ed accoglierlo,
quindi
1) statuire che il bando di concorso COM 152/70 deve indicare i limiti di età nonché la modifica di detti limiti per i dipendenti in servizio da almeno un anno.
2) statuire che la Commissione non ha tenuto conto delle legittime aspettative del ricorrente per quanto riguarda la carriera.
paragrafo 3
Di conseguenza:
paragrafo 4
annullare i provvedimenti adottati e rimettere la pratica alla Commissione per riesame.
porre le spese a carico della convenuta.
paragrafo 5
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
respingere il ricorso,
porre le spese a carico del ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › a) Violazione dell'art. 1, n. 1 g), dell'allegato III dello statuto
paragrafo 1
Il ricorrente assume che il bando di concorso interno COM 152/70 non corrisponde a quanto dispone l'art. 1, n. 1 g), dell'allegato III dello statuto, in quanto né stabilisce limiti di età, né specifica come il limite di età vada modificato per i dipendenti in servizio da almeno un anno. Allorché si pone un limite di età, si intende implicitamente indurre l'amministrazione ad assumere di preferenza candidati giovani. L'omissione di questo particolare implica la nullità del bando di concorso. La Corte stessa, sottolineando il carattere limitativo dell'elenco di cui all'art. 1, n. 1, dell'allegato III dello statuto, ha ritenuto essenziali ed imperative le disposizioni contenute in questo articolo. Poiché l'età dei candidati ex free-lance variava da 28 a 58 anni, l'autorità che ha il potere di nomina, per avvantaggiare taluni candidati, non ha posto limiti d'età.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che nell'assumere un candidato mediante concorso, l'amministrazione è libera di fissare o meno il limite d'età. L'art. 1, n. 1 g), dell'allegato III dello statuto ha il solo scopo di vietare all'autorità che ha il potere di nomina di applicare il criterio del limite d'età senza averne fatto espressamente cenno nel bando di concorso. Inoltre, non è consuetudine della Commissione porre un limite d'età per i concorsi ch'essa bandisce e nemmeno i concorsi esterni organizzati dalle altre istituzioni contengono sempre questa clausola.
paragrafo 3
Il ricorrente osserva a questo proposito che già dal tenore dell'art. 1, n. 1 g), dell'allegato III dello statuto si rileva che le formalità che esso contempla sono tassative. Il questo campo, l'autorità che ha il potere di nomina ha un potere discrezionale solo nei casi previsti alle lettere f) ed i) dello stesso articolo. Inoltre, il fatto che solo saltuariamente per i concorsi sia stabilito un limite d'età, non può sanare a posteriori un concorso viziato da violazione dello statuto.
paragrafo 4
La convenuta oppone che sul piano del diritto sarebbe molto più logico non imporre all'autorità che ha il potere di nomina di stabilire in ogni concorso un limite di età, poiché in molti casi occorre assumere candidati idonei indipendentemente dalla loro età, elemento che non deve provocare alcuna discriminazione nella valutazione dei partecipanti al concorso. L'art. 1, dell'allegato III dello statuto «elenca gli elementi che il bando di concorso deve specificare» (sentenza 35-64) e si ravvisano «otto precise disposizioni su ciò che deve figurare nel bando» (conclusioni nella stessa causa), però è altrettanto chiaro che questi punti non devono figurare tutti contemporaneamente in ogni bando di concorso. Questo si desume da esplicite disposizioni riguardanti i punti f) ed i), ed anche il punto g), per i motivi summenzionati.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › b) Illecita violazione delle aspettative di carriera del ricorrente
paragrafo 1
Il ricorrente sottolinea che i quattro candidati che già lavoravano come free-lance e che sonso stati ammessi al concorso interno COM 152/70, erano stati nominati dipendenti temporanei poco prima della pubblicazione del bando di concorso e che, quando si sono svolte le prove d'esame, essi non appartenevano più all'Ufficio pubblicazioni come dipendenti temporanei. L'unica ragione della fretta nel nominare dipendenti temporanei i quattro candidati prescelti è che l'amministrazione intendeva aprire le porte di questo concorso ai quattro candidati che lavoravano come free-lance. Ciò costituisce una patente violazione delle aspettative di carriera del ricorrente.
paragrafo 2
La convenuta sostiene invece che l'ammissione al concorso dei quattro ex free lance è conforme ai principi vigenti ed alla giurisprudenza della Corte. Il passaggio degli interessati da collaboratori esterni a dipendenti temporanei risponde a criteri di giustizia e all'interesse del servizio, giacché queste persone erano al servizio della Commissione già da anni e prestavano la loro opera a favore dell'Ufficio pubblicazioni regolarmente ed esse osservavano gil stessi orari degli altri dipendenti. Poiché l'assunzione di dipendenti di ruolo è avvenuta mediante un concorso per esami, e poiché il concorso si è svolto regolarmente, non si vede come in questa occasione, si siano violate disposizioni dello statuto o principi di diritto.
paragrafo 3
La convenuta contesta poi alcune affermazioni contenute nel reclamo amministrativo e i dubbi che il ricorrente tenta di far sorgere circa il corretto svolgimento del procedimento di assunzione. Circa il problema dei correttori indipendenti o free-lance, il ricorrente obietta che il loro stato giuridico, in relazione a quello dei dipendenti temporanei, mette in luce la loro indole di prestatori d'opera, che hanno stipulato con l'Ufficio pubblicazioni un contratto di lavoro che esclude ogni diritto ed ogni legittimazione a partecipare ad un concorso interno.
paragrafo 4
Nella fattispecie, allorchè si è iniziata la procedura di concorso ed allorchè si sono svolti gli esami, gli ex free-lance di cui trattasi non erano più dipendenti temporanei dell'Ufficio pubblicazioni e quindi non potevano partecipare al concorso litigioso.
paragrafo 5
La convenuta precisa di non ignorare la distinzione tra lo stato giuridico dei free-lance e lo stato giuridico dei dipendenti temporanei e sostiene che al momento della pubblicazione del bando di concorso COM 152/70, il 17 luglio 1970, ed alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il 31 luglio 1970, i quattro interessati erano già stati nominati dipendenti temporanei (nomina del 1o giugno 1970) e potevano quindi partecipare al concorso.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 3
3/4 A norma dell'art. 28 dello statuto, per la nomina occorre «aver sostenuto, fatte salve le disposizioni dell'art. 29, n. 2, un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall'allegato III». L'art. 29 dispone, d'altra parte, espressamente che la procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.
paragrafo 4
5/6 Le suddette norme impongono perciò che nel bando di concorso siano specificati, come espressamente prescritto dall'art. 1, n. 1, lett. g), dell'allegato III, il limite di età e la proroga ammessa per i dipendenti già in servizio. L'indicazione del limite di età costituisce quindi per questi ultimi la garanzia di un vantaggio previsto a loro favore.
paragrafo 8
10/11 Non è escluso che l'età del dipendente sia irrilevante per determinati posti e che, in tal caso, sia necessario prendere in considerazione il maggior numero possibile di candidati. Tuttavia, questa eventualità di carattere eccezionale può ammettersi solo in relazione alla particolare natura dei posti da coprire. In tal caso, il bando di concorso deve espressamente indicare che non si è ritenuto necessario stabilire un limite di età.
punto 1
La domanda è intesa ad ottenere l'annullamento del concorso interno COM 152/70 relativo a cinque posti di assistente-correttore di lingua italiana (carriera B3/B2) presso l'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee, nonché della nomina delle signore Giovanna Pasquini e Teresita Colombo e dei signori Giuseppe Mendosa, Eduardo Benedusi e Giovanni Laviola ai suddetti posti.
punto 2
Il ricorrente sostiene in primo luogo che il bando di concorso, che non indica il limite di età, viola l'art. 1, n. 1, lett. g), dell'allegato III dello statuto del personale, secondo il quale il bando deve specificare «i limiti di età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno».
punto 7
Inoltre, le indicazioni di cui all'art. 1, n. 1, dell'allegato III hanno lo scopo di garantire che, ogni qualvolta si debba attribuire un posto mediante concorso, le condizioni per l'assunzione corrispondano il più esattamente possibile alle esigenze del posto da coprire.
punto 8
Con l'imporre l'obbligo di precisare dette condizioni nel bando di concorso, gli autori dello statuto hanno voluto evitare che l'autorità che ha il potere di nomina possa giustificare l'esclusione di determinati candidati in base a condizioni di assunzione che non abbiano costituito oggetto di un'adeguata previa comunicazione a tutti gl'interessati.
punto 9
Fra le suddette condizioni, l'età può costituire un fattore importante per quanto riguarda le capacità e il rendimento del dipendente da assumere.
punto 12
Il bando di concorso in questione, in cui l'autorità che ha il potere di nomina non ha specificato il limite di età, è perciò in contrasto con l'art. 1, n. 1, lett. g), dell'allegato III dello statuto.
punto 13
Di conseguenza, il concorso COM 152/70 e le decisioni di nomina adottate in esito allo stesso vanno annullate.
punto 14
Stando così le cose, non è necessario prendere in esame i restanti mezzi d'impugnazione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
15/16 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie l'art. 29, l'art. 1, n. 1, dell'allegato III,
visti i protocolli stillo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE (Prima Sezione),
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:
1o Il concorso COM 152/70, e le decisioni di nomina delle signore Giovanna Pasquini e Teresita Colombo e dei signori Giuseppe Mendosa, Eduardo Benedusi e Giovanni Laviola, sono annullati.
2o La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del giudizio.
Firme
Mertens de Wilmars
Donner
Monaco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 marzo 1972.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
J. Mertens de Wilmars