Sez. L, Sentenza n. 1221 del 06/02/1987 (Rv. 450750 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI IN RELAZIONE AL PERSONALE ASSUNTO POSTERIORMENTE AL 30 SETTEMBRE 1968 - CONDIZIONI - INCREMENTO DI OCCUPAZIONE - NECESSITÀ - TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE E FUSIONE DI AZIENDA - PASSAGGIO CONSEGUENTE DI PERSONALE DA UN'AZIENDA AD UN'ALTRA SENZA MUTAMENTO DEL NUMERO DEI LAVORATORI OCCUPATI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI IN RELAZIONE AL PERSONALE ASSUNTO POSTERIORMENTE AL 30 SETTEMBRE 1968 - CONDIZIONI - INCREMENTO DI OCCUPAZIONE - NECESSITÀ - TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE E FUSIONE DI AZIENDA - PASSAGGIO CONSEGUENTE DI PERSONALE DA UN'AZIENDA AD UN'ALTRA SENZA MUTAMENTO DEL NUMERO DEI LAVORATORI OCCUPATI - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, quarto comma, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, sgravio applicabile soltanto in relazione al personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei territori del Mezzogiorno alla data suddetta, occorre che si sia verificato un effettivo incremento di occupazione, per l'accertamento del quale deve farsi riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni sostanziali o formali, apparenti o reali, valide od invalide, intervenute nella titolarità dell'impresa. Pertanto non ricorre il presupposto per l'attribuzione dello sgravio suddetto in ipotesi di trasferimento, trasformazione e fusione di aziende, nelle quali si verifica il passaggio del personale dalla vecchia alla nuova impresa risultante dall'operazione, ma il numero dei lavoratori occupati resta in definitiva immutato. (V 2581/86, mass n 445664).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)