Sez. 4, Sentenza n. 37968 del 17/05/2012 Ud. (dep. 01/10/2012) Rv. 254362 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Risarcimento operato dall'assicurazione - Ammissibilità - Valutazione di idoneità da parte del giudice - Necessità - Fattispecie.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Ai fini dell'operatività della speciale causa di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace non è ostativo il risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice dell'auto dell'imputato, purché sia ritenuto idoneo dal giudice a soddisfare le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)