Sez. L, Sentenza n. 17015 del 02/08/2007 (Rv. 600134 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Transazione relativa a crediti nascenti da rapporto di lavoro - Contenuto negoziale diverso da quello risultante dal documento - Prova testimoniale - Esclusione - Fattispecie.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di transazione stipulata dal lavoratore e dal datore di lavoro, non è ammissibile la prova testimoniale relativa al diverso contenuto del rapporto transattivo risultante dal documento sottoscritto dalle parti, sia nel caso di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, ostandovi il principio di cui all'art. 2725 cod. civ., sia nel caso si intenda provare un contenuto diverso dell'atto rispetto a quello sottoscritto, ostandovi l'art. 1967 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di prova in ordine alla sottoscrizione per errore materiale di modulo recante transazione diverso da quello effettivamente voluto dalle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)