Sez. 2, Sentenza n. 2546 del 11/07/1969 (Rv. 342125 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - COSTITUZIONE IN MORA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - LIMITI - DIRITTO DEL LEGITTIMARIO ALL'AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - INAPPLICABILITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - COSTITUZIONE IN MORA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - LIMITI - DIRITTO DEL LEGITTIMARIO ALL'AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - INAPPLICABILITA.*
Il mezzo previsto dall'art. 2943 ultimo comma cod.civ. e idoneo ad interrompere esclusivamente la prescrizione di diritti obbligatori e non e applicabile al diritto del legittimario di esperire l'Azione di riduzione delle donazioni, Azione che, benche di natura personale (ad effetti eventualmente reali), tutela un diritto potestativo cui non puo corrispondere un Obbligo di prestazione della controparte, ma solo la sua soggezione all'iniziativa del legittimario. (V. 2096-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)