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Sez. 3, Sentenza n. 11 del 06/01/1982 (Rv. 417697 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LOCATORE - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI INVOCATE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417697-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LOCATORE - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI INVOCATE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Al fine della cessazione della proroga legale di locazione non abitativa, per la necessità del locatore di esercitare nell'immobile locato la propria normale attività di professionista, artigiano o commerciante (art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253), il giudice deve accertare - con apprezzamento incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto - che dagli elementi all'uopo offerti dal locatore risulti il suo intento concreto e reale, giustificato da apprezzabili esigenze di vita e di lavoro, di iniziare o di incrementare o di proseguire la propria normale suddetta attività nell'immobile locato con la conseguenza, in Mancanza di tale dimostrazione, della verosimigliante preordinazione maliziosa del locatore allo scopo di eludere le norme vincolistiche. (V 350/81, mass n 410814; (V 3551/80, mass n 407399; (V 1447/80, mass n 404994; (Conf 6611/79, mass n 403354).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)