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Sez. L, Sentenza n. 6022 del 16/12/1978 (Rv. 395842 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA TACITA - REQUISITI - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E VERSAMENTO DI ACCONTI).*
Stato
decisa il 1978-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395842-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA TACITA - REQUISITI - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E VERSAMENTO DI ACCONTI).*

Perche possa ritenersi sussistente la rinunzia tacita alla prescrizione e necessaria un'incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioe che nel suo comportamento sia necessariamente insito, senza alcuna possibilita di diversa interpretazione, l'inequivocabile volonta di rinunciare alla prescrizione gia maturata. Valutare se il comportamento tenuto in concreto dal debitore sia espressione inequivocabile della volonta di rinunciare al diritto di far valere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. (nella specie la rinuncia tacita e stata ravvisata nel comportamento del debitore che ha riconosciuto esplicitamente e non equivocamente il debito nel suo intero ammontare e che ha iniziato a versare acconti per estinguerlo, limitandosi a richiedere un abbuono degli interessi). (V 2372/75, mass n 376228; (V 178/75, mass n 373353; (V 1344/71, mass n 351562; (V 2905/68, mass n 335652).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)