Sez. 3, Sentenza n. 8324 del 14/03/1995 Ud. (dep. 25/07/1995) Rv. 202483 - 01
Sanità pubblica - In genere | Inquinamento atmosferico - Reato di cui all'art. 25 d.P.R. n. 203 del 1988 - Reato omissivo permanente - Fino alla presentazione della domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche.
Sanità pubblica - In genere
In materia di inquinamento atmosferico, il reato punito dall'art. 25 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 è reato omissivo che permane sino a quando il responsabile dell'impianto esistente non presenti alla regione - anche oltre il termine prescritto - la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 12 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)