Sez. 2, Sentenza n. 1622 del 24/05/1972 (Rv. 358441 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - GRAVI DIFETTI - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - GRAVI DIFETTI - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Costituiscono gravi difetti dell'edificio, ai sensi dell'art 1669 cod civ, quei vizi costruttivi che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali di struttura e funzionalita della costruzione in quanto opera destinata a lunga durata; che incidono sugli elementi necessari a che l'opera possa fornire la normale utilita in relazione alla sua funzione economica e pratica secondo la sua intrinseca natura e destinazione; che determinino una situazione sensibilmente menomatrice del normale godimento della cosa; che comportino un'alterazione dello stato normale della costruzione tale da influire sulla sua solidita e da non escludere l'eventualita di un pericolo futuro e da giustificare un timore per la conservazione dell'immobile. Gli accertamenti relativi all'esistenza dei difetti costruttivi di un edificio ed alla loro gravita ed incidenza sulla struttura e funzionalita del medesimo costituiscono valutazioni ed apprezzamenti di merito, sottratti al Sindacato di legittimita se fondati su adeguata e giuridicamente corretta motivazione. (nella specie, sono stati ritenuti costituire gravi difetti a sensi del citato art 1669 cod civ, perche incidenti sulla stabilita e sulla sostanza dell'opera, un notevole distacco fino al lastrico solare tra le strutture di cemento armato di due fabbricati contigue - l'uno appoggiato all'altro - e notevoli infiltrazioni di umidita, conseguenti alla Mancanza del cd muro di tamponatura nel fabbricato successivamente costruito ed appoggiato a quello preesistente).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)