Sez. 2, Sentenza n. 2610 del 14/04/1983 (Rv. 427494 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - CLAUSOLA DI REGOLAMENTO CONDOMINIALE NON TRASCRITTO CONTENENTE LIMITAZIONI AI DIRITTI DOMINICALI DEI SINGOLI CONDOMINI - OPPONIBILITÀ AI TERZI ACQUIRENTI - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - CLAUSOLA DI REGOLAMENTO CONDOMINIALE NON TRASCRITTO CONTENENTE LIMITAZIONI AI DIRITTI DOMINICALI DEI SINGOLI CONDOMINI - OPPONIBILITÀ AI TERZI ACQUIRENTI - CONDIZIONI.*
La clausola di regolamento condominiale non trascritto, la quale preveda limitazioni ai diritti dominicali dei singoli condomini, come l'Obbligo o il divieto di dare a taluni locali una determinata destinazione, in tanto è opponibile al terzo acquirente di tali beni, in quanto sia esplicitamente riportata nel contratto d'acquisto, ovvero il terzo acquirente abbia espressamente dichiarato di essere a conoscenza del vincolo suddetto, senza che siano ammessi equipollenti e che il terzo acquirente sia tenuto a svolgere indagini per conoscere aliunde l'esistenza di vincoli, oneri o servitù non risultanti chiaramente dall'atto trascritto. (V 5843/80, mass n 409658; (V 1303/80, mass n 404814; (V 2305/78, mass n 391708; (V 4927/77, mass n 388536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)