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Sez. 1, Sentenza n. 35267 del 07/06/2006 Cc. (dep. 20/10/2006) Rv. 235085 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Improcedibilià dell'azione penale - Conseguenze sul giudicato - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235085-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

La violazione del principio di specialità previsto dagli artt. 721 cod. proc. pen. e 14 della Convenzione europea di estradizione - secondo cui l'azione penale non può essere esercitata ove riguardi un reato commesso dalla persona estradata anteriormente alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata chiesta - non determina la giuridica inesistenza della sentenza di condanna e, pertanto, la causa di improcedibilità dell'azione penale non può essere fatta valere in sede esecutiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)