Sez. 3, Sentenza n. 9297 del 08/06/2012 (Rv. 622844 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Contratti stipulati dal fallito - Domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal curatore fallimentare - Prova della simulazione della quietanza - Prova testimoniale e per presunzioni - Ammissibilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
Il curatore fallimentare, il quale domandi in giudizio la risoluzione per inadempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore "in bonis", agisce in rappresentanza del fallito, e non della massa dei creditori. Egli, pertanto, rispetto al contratto di cui chiede la risoluzione, non è terzo, e non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal fallito alla controparte contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)