Sez. 3, Sentenza n. 9059 del 21/06/2002 (Rv. 555226 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE | Art. 11 legge n. 392 del 1978 - Interessi legali sul deposito cauzionale - Obbligo del locatore di corrisponderli - Compensazione con domanda del locatore di pagamento del canone - Configurabilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE
In materia di contratto di locazione di immobile urbano, l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest'ultimo (obbligo stabilito non soltanto dall'art. 11 legge n. 392 del 1978, applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata in vigore, ma anche dall'art. 4 legge n. 841 del 1973) e l'obbligo del locatore di pagare il canone, ancorché aventi causa in un unico rapporto contrattuale, non sono in posizione sinallagmatica, ma presentano carattere di autonomia, con la conseguenza che tra loro opera l'istituto della compensazione allorché ne ricorrano i presupposti.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 84 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)