Sez. 2, Sentenza n. 9305 del 03/09/1993 (Rv. 483653 - 01)
Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Progetto di divisione del giudice istruttore - Decreto del giudice istruttore | Deposito del progetto di divisione - Comunicazione del decreto del giudice istruttore a tutti i condividenti anche se contumaci - Necessità - Mancanza - Effetti - Ordinanza di esecutività del progetto - Invalidità - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 della Costituzione.
Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Progetto di divisione del giudice istruttore - Decreto del giudice istruttore
Nel procedimento di scioglimento delle comunioni, il decreto del giudice istruttore concernente il deposito del progetto di decisione, che fissa l'udienza per la relativa discussione a norma dell'art. 789 cod. proc. civ., deve essere comunicato a tutti i condividenti, anche se contumaci (non ostandovi l'art. 292 cod. proc. civ. che ha riferimento solo al giudizio contenzioso) e non alle sole parti costituite. Il difetto di tale adempimento invalida l'ordinanza che rende esecutivo il progetto per mancanza di contestazioni, e tale invalidità, rendendo anomalo quel provvedimento, può essere denunciata, in carenza di specifico mezzo di impugnazione, con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)