Sez. L, Sentenza n. 6133 del 16/11/1982 (Rv. 423827 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DELLE MANSIONI E DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALL'ASPETTO QUANTITATIVO DELLE MANSIONI - ESCLUSIONE - RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN CONSEGUENZA DI UNA DIMINUZIONE QUANTITATIVA DELLE MANSIONI - LEGITTIMITÀ - MODIFICAZIONI DELLE MANSIONI DA DISCONTINUE O CONTINUE ED IMPEGNO DI MINOR DURATA - GUADAGNO COMPLESSIVO MINORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITÀ DELLE MANSIONI E DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALL'ASPETTO QUANTITATIVO DELLE MANSIONI - ESCLUSIONE - RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN CONSEGUENZA DI UNA DIMINUZIONE QUANTITATIVA DELLE MANSIONI - LEGITTIMITÀ - MODIFICAZIONI DELLE MANSIONI DA DISCONTINUE O CONTINUE ED IMPEGNO DI MINOR DURATA - GUADAGNO COMPLESSIVO MINORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il principio della immutabilità delle mansioni e della irriducibilità della relativa retribuzione, di cui all'art. 2103 cod. civ. (nuovo testo), si riferisce all'aspetto qualitativo delle mansioni e non a quello quantitativo e non pone quindi alcun divieto al potere delle parti di operare una riduzione della retribuzione in conseguenza di una riduzione quantitativa delle mansioni. In particolare, la realizzazione, da parte di un lavoratore, di un minor guadagno complessivo, a seguito della modifica delle mansioni da discontinue a continue e con impegno lavorativo di durata inferiore, non viola la norma citata, ove tale mutamento non abbia comportato modifica dell'inquadramento e della corrispondente retribuzione tabellare. (Conf 6300/79, mass n 403028, sulla seconda parte; (Conf 1691/79, mass n 398044, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)