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Sez. U, Ordinanza n. 37824 del 10/07/2025 Cc. (dep. 20/11/2025) Rv. 288732-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE | Declaratoria di inammissibilità o rigetto della richiesta - Condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288732-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE

Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen. con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per cassazione).

Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)