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Sez. 1, Sentenza n. 3110 del 24/03/1998 (Rv. 513934 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE | Componente del Consiglio di Amministrazione di un istituto di credito - Sanzione irrogatagli ex artt. 31 e 32 della legge bancaria - Reclamo alla corte di appello di Roma ex art. 145 D.lgs. 385/93 - Termini per il deposito della documentazione e delle memorie - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513934-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE

In tema di sanzioni irrogate per violazione della legge bancaria, la speciale procedura camerale regolata dall'art. 145 del D.lgs. 385/93 stabilisce espressamente che la Banca d'Italia debba trasmettere alla Corte di appello "gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni", mentre rimette alla Corte stessa l'incombente di fissare i termini per la presentazione di documenti e memorie, nonché di consentire, se del caso, all'audizione delle parti. Il rispetto del principio del contraddittorio esige che, ove il reclamante chieda termini per visionare la documentazione presentata dalla Banca d'Italia e depositare memoria, la Corte sia tenuta a concederli, così come, se ad una o ad entrambe le parti sia accordato un termine per il deposito di documenti, la scadenza di questo dovrà essere anteriore a quello per il deposito delle memorie (salvo che non sia fissato un successivo termine per repliche), non potendo dirsi assicurata la garanzia del diritto di difesa se non risulti (tempestivamente) posta a disposizione dell'interessato la documentazione depositata dalla controparte. Tali regole, peraltro, presuppongono, da un canto, la proposizione di specifiche istanze di parte in tal senso, così come espressamente disposto dal citato art. 145, dall'altro, una preventiva valutazione del giudice del gravame su di esse, potendo il reclamo essere suscettibile di decisione immediata, tale da rendere non necessaria la concessione di detti termini: nel primo caso, non potrà lamentarsi la mancata concessione dei medesimi in assenza di un'istanza di parte, mentre, nel secondo, il diniego di concessione sarà legittimo tutte le volte in cui essa risulti, in concreto, pronunciato nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (la eventuale illegittimità del diniego stesso potendo, se del caso, essere fatta valere con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 art. 31, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)