Sez. L, Sentenza n. 10855 del 05/11/1997 (Rv. 509511 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione cautelare del lavoratore - Motivazione - Valutazione del giudice di merito circa l'idoneità di una motivazione sommaria in relazione alla gravità delle contestazioni penali - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
In materia di motivazione del provvedimento cautelare di sospensione del lavoratore, nel caso di imputazioni penali, formulate nei confronti di "croupier" dipendente da una casa da gioco gestita da un Comune, per i reati di associazione per delinquere e truffa in danno della casa da gioco in relazione a comportamenti tenuti nel corso delle operazioni di gioco d'accordo con giocatori ed altri "croupier" , non è illogica la valutazione del giudice di merito, conseguentemente incensurabile in cassazione, che abbia ritenuto che la natura dei fatti oggetto delle imputazioni, comportanti in "re ipsa" l'impossibilità della prestazione in seno alla comunità di lavoro, consentiva che la motivazione della sospensione fosse sommaria e si esaurisse nel riferimento alle contestazioni penali (che nella specie avevano dato luogo ad un fermo di polizia convalidato con un ordine di cattura).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)