Sez. 3, Sentenza n. 5414 del 19/08/1983 (Rv. 430338 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 DELLA LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - PER ALLONTANAMENTO DEFINITIVO DEL CONDUTTORE - PERMANENZA NELL'IMMOBILE DI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE CON DOVERI DI ASSISTENZA A CARICO DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE DI DETTO RECESSO.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 DELLA LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - PER ALLONTANAMENTO DEFINITIVO DEL CONDUTTORE - PERMANENZA NELL'IMMOBILE DI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE CON DOVERI DI ASSISTENZA A CARICO DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE DI DETTO RECESSO.*
La Rilevanza acquisita nell'ordinamento giuridico dalla famiglia (art. 29 cost.) e la specifica considerazione delle esigenze familiari del conduttore di immobile abitativo che si rinviene in una serie di previsioni normative - quali la risoluzione della locazione allorché i vizi della cosa locata espongano a serio pericolo la salute dei familiari (artt. 1580 e 1581 cod. civ.); il riferimento alle "esigenze familiari", rinvenibile espressamente in taluna ipotesi di recesso (art. 59 n. 6 della legge n. 392 del 1978) e desumibile con riguardo a tal altra (art.59 n. 2, legge citata) - comportano che il contratto di locazione di immobile urbano adibito ad abitazione del conduttore e del suo nucleo familiare adempia alla funzione del soddisfacimento della necessità abitativa della famiglia considerata nel suo complesso, con la conseguenza che - seppure i singoli componenti della famiglia diversi dallo stipulante non diventano parti del rapporto - quella funzione viene ad inserirsi nel contratto integrandone la causa. L'allontanamento, ancorché definitivo, del conduttore dall'abitazione condotta in locazione non integra, pertanto, una situazione di recesso ai sensi dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978 qualora nell'immobile permangano altri componenti del nucleo familiare del conduttore stesso ove questi conservi doveri di assistenza verso tali familiari. (Conf 5870/81, mass n 416610; (Conf 1501/79, mass n 397852).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1979 num. 392 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)