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Sez. 2, Sentenza n. 13289 del 07/06/2007 (Rv. 597548 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONI E SUPPLENZE DEI MAGISTRATI - IN GENERE | Tribunale - Funzioni presidenziali - Potere di delega del presidente - Esercizio - Limiti - Diritto tabellare - Fondamento - Fattispecie relativa a delega per la determinazione di compensi arbitrali ex art. 814 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 2007-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597548-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONI E SUPPLENZE DEI MAGISTRATI - IN GENERE

In tema di liquidazione di compensi agli arbitri, la competenza attribuita dall'art. 814 comma secondo cod. proc. civ. al presidente del tribunale quale organo monocratico è di natura funzionale, anche se dette funzioni possono essere esercitate, nei casi e nei modi determinati dalla legge, dal presidente di sezione o dal giudice che sostituisce il presidente. Pertanto, interpretando l'art. 104 dell'ordinamento giudiziario nell'ambito del cosiddetto "diritto tabellare", poiché in ossequio ai principi di imparzialità, di indipendenza, del giudice naturale, dell'efficiente organizzazione degli uffici e di ragionevole durata del processo, le circolari del Consiglio superiore della magistratura affermano la necessità di identificare le modalità della sostituzione secondo criteri oggettivi e predeterminati, risulta legittima la delega di funzioni presidenziali ove adottata in esecuzione di prescrizioni tabellari o comunque di provvedimenti generali, mentre non è consentita la delega disposta in via estemporanea a seguito di provvedimento presidenziale non ancorato ad una preventiva previsione di carattere generale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento emesso in sostituzione del presidente da un magistrato munito di delega rilasciata "ad hoc", unicamente per la decisione del ricorso e solo quattro giorni dopo il deposito dello stesso).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 104, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)