Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004 (Rv. 571978 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Domanda dell'assegnatario conduttore - Accettazione - Sussistenza - Condizioni.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
In tema di trasferimento in proprietà di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, può ritenersi intervenuta l'accettazione della domanda di cessione dell'assegnatario conduttore - con conseguente definitività ed incontestabilità del diritto dell'assegnatario stesso di conseguire la cessione mediante stipulazione di apposito contratto di compravendita - solo quando sia pervenuto a conclusione il procedimento amministrativo con essa introdotto e l'ente assegnante abbia comunicato all'avente diritto l'accettazione medesima e la determinazione del prezzo di cessione, senza che siano, a tal fine, sufficienti un mero invito al riscatto non accompagnato da siffatta comunicazione e la determinabilità del prezzo in base ai criteri previsti dalla legge, e meno che mai una generica informativa in merito alle condizioni da quest'ultima richieste per l'utile esercizio del diritto, assolutamente inidonea ad assumere valore ed efficacia di un riconoscimento dello stesso.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)