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Sez. 2, Sentenza n. 18732 del 26/09/2005 (Rv. 584163 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Disciplina fissata dall'art. 52 della legge n. 457/78 - Portata - Accettazione della domanda di riscatto - Atto formale - Necessità - Dichiarazione scritta di avvenuta ricezione della domanda - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Assegnatario - Decesso dopo l'accettazione, da parte dell'ente gestore, della istanza di cessione e la comunicazione del prezzo - Erede dell'assegnatario - Diritto alla cessione dell'alloggio - Acquisizione "iure haereditatis" - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Art. 2, comma 3, legge n. 136 del 2001 - Natura interpretativa - Configurabilità - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584163-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

L'art. 52 della legge n. 457 del 1978, laddove -ad integrazione del secondo comma dell'art. 27 della legge n. 513 del 1977 (abrogativo delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 2 del 1959 ed introduttivo di una disciplina transitoria in relazione alle ipotesi in cui, alla data di efficacia dell'abrogazione non fosse stata ancora stipulata la cessione dell'alloggio) - ha previsto che si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo "prezzo", non solo non ha eliminato la necessità della formale stipulazione di un atto di compravendita, ma ha conservato la necessità che nell'ambito dell'integrale e compiuto esaurimento del procedimento amministrativo sia intervenuto un atto di formale accettazione della domanda da parte della P.A., previa verifica della sussistenza dei requisiti, in relazione alla domanda di riscatto originariamente presentata dall'assegnatario ai sensi dell'abrogato d.P.R. n. 2 del 1959. A tal fine, in coerenza con i principi generali che presiedono alla formazione ed alla manifestazione della volontà della P.A. (alla cui stregua non è possibile dare ingresso ai c.d. "facta concludentia"), è da escludere che un tale atto di accettazione potesse consentire - di per sè -, quand'anche nella prospettiva avuta di mira dell'art. 52 citato, in una mera dichiarazione di avvenuta ricezione della domanda di riscatto, ancorchè contenente l'indicazione del prezzo. Pertanto, qualora, dopo l'accettazione da parte dell'ente gestore dell' istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato l'assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi dello stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, ma sono soltanto esonerati, ai sensi dell'art. 27 della predetta legge n. 513 del 1977, dall'onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto, richiedente agli effetti della cessione la verifica di determinati requisiti, non è trasmissibile "iure haereditatis". Né tale disciplina risulta derogata dall'art. 2, comma 3, legge n. 136 del 2001, che ha solo ribadito la non necessità di un'espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere comunque nei confronti dei medesimi in ordine alla richiesta cessione, individuando tra di essi chi sia in grado di subentrare nella posizione dell'originario assegnatario riscattante, e non ha previsto anche il necessario accoglimento della relativa domanda dell'erede o degli eredi, a prescindere dalla valutazione di quei requisiti, di parentela e convivenza, i quali, non risultando essere stati espressamente abrogati, non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativa. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C., in accoglimento del ricorso, ha cassato senza rinvio l'impugnata sentenza che aveva indicato nell'art. 27 legge n. 513 del 1977, pur riconoscendo che il medesimo non prevedeva l'automatica stipula di un contratto con effetti reali, la fonte di un vincolo di carattere patrimoniale con effetti privatistici in virtù del quale il cessionario acquisisce, con il perfezionamento del procedimento amministrativo di cessione, il diritto, di natura obbligatoria, al trasferimento dell'immobile, trasmissibile anche a titolo ereditario, pur se non attuabile in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., osservando al riguardo che il pagamento nel caso di specie effettuato, prima del decesso, dall'assegnatario riscattante del prezzo comunicatogli dall'ente gestore costituisce solamente l'ultimo adempimento del procedimento che precede la stipulazione dell'atto di cessione, inidoneo a determinare l'effetto traslativo dell'immobile, d'altro canto non realizzabile per "facta concludentia").

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST., Legge 04/02/2001 num. 136 art. 2 com. 3, DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)