Sez. 1, Sentenza n. 22716 del 22/03/2013 Cc. (dep. 27/05/2013) Rv. 256478 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale - Processo esecutivo trattato da giudice onorario in caso di assenza o mancanza del giudice professionale - Nullità - Esclusione.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE
In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all'art. 43 bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 cod. proc. pen., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 10, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 3 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)