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Sez. 2, Sentenza n. 341 del 14/01/1980 (Rv. 403734 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403734-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*

In tema d'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, qualora il creditore domandi, oltre gli interessi legali, il ristoro del maggior pregiudizio derivante da svalutazione monetaria, il giudice del merito, in Mancanza di altre prove, puo quantificare la utilita, che la somma dovuta, ove tempestivamente pagata, avrebbe procurato all'attore, avvalendosi dei fatti notori acquisiti alla comune esperienza, nonche di presunzioni evincibili dalle condizioni e qualita della parte, e dalle modalita di impiego del danaro, coerenti, secondo criteri di normalita, con tali elementi, fermo restando l'Onere del creditore stesso di dimostrare in modo specifico l'eventuale danno emergente, derivante dal fatto di aver dovuto procurarsi la somma non pagatagli a condizioni particolarmente svantaggiose, o mediante alienazioni di beni, nonche l'eventuale pregiudizio derivante dall'aver perduto investimenti concretamente programmati e resi impossibili dall'inadempimento del debitore. (Conf 3776/79).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)